sabato 19 settembre 2015

Pratiche commerciali scorrette nel cosmetico e non…

Pratiche commerciali scorrette nel cosmetico e non…

Pratiche commerciali scorrette nel cosmetico e non…

Sfortunatamente molti dei servizi dell’Unione Europea a tutela del consumatore non sono  conosciuti o utilizzati. In attesa che con l’applicazione del nuovo regolamento vengano definiti dal 2016  regole più chiare per una più corretta pubblicità del cosmetico, alcune  pratiche commerciali in Europa sono SEMPRE proibite da una apposita Direttiva.
Direttiva 2005/29/EC Pratiche commerciali sleali
Sono pratiche ingannevoli quelle che inducono in errore il consumatore attraverso  azioni od omissioni.
Con la diffusione di false informazioni o, comunque, di informazioni distorte rispetto alla realtà. Spot di un cosmetico che “rinforza le difese immunitarie”, quando in realtà ciò non risulta essere stato “provato scientificamente”.
Il tema della “substantiation” dei claims cosmetici è stato ampiamente sviluppato e ormai quasi tutti i pubblicitari , per evitare sanzioni , utilizzano giri di parole, tipo:
Aiuta a ridurre l’apparenza delle rughe
.
Oppure supporta l’affermazione con i risultati di test di autovalutazione, tipo: l’80% delle donne che lo hanno provato si vedono più belle * test eseguito su 20 soggetti ecc. ecc..
 

Con informazioni che, seppur corrette, risultano poco chiare e sono, perciò, ingannevoli.  Cosmetico che ritarda la crescita dei peli, ma non dicono che il ritardo della crescita misurato è di 0,01 mm al giorno, quindi praticamente impercettibile. 
Con omissione di informazioni essenziali, determinanti per la scelta del consumatore. Cosmetico per protezione solare basato sull’ossido di zinco, venduto come prodotto rispettoso dell’ambiente senza avvertire il consumatore che l’ossido di zinco è fortemente ittiotossico.
Con l’ occultamento di informazioni rilevanti per l’utilizzo del bene.  Vendita di un cosmetico prodotto 20 anni fà, offerto come “fresco”. 
Alcune pratiche commerciali sono considerate sleali in ogni circostanza. Non è necessaria una valutazione ad hoc sulla scorta delle disposizioni della Direttiva. Per avere la certezza che professionisti, esperti di marketing e clienti abbiano in chiaro cosa è proibito, è stata redatta una Lista nera con ben 31 pratiche sleali tipiche. Di queste alcune sono utilizzate frequentemente  nel mercato della cosmesi. Queste informazioni sono tratte dal sito
http://www.isitfair.eu/blacklist01_it.html
e rielaborate da me con commenti in rosso per quello che può essere di pertinenza del cosmetico, prodotti di bellezza e affini.
6 DELLE 31 DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE TRATTE DALLA LISTA NERA EUROPEA:

Affermare falsamente di avere marchi di fiducia e codici di condotta

Pubblicità Propagandistica - Bait advertising

Prodotti che non possono essere lecitamente venduti

Impressione fuorviante dei diritti del consumatore

Il marketing che strumentalizza le apprensioni dei consumatori sulla SICUREZZA

 

Schemi piramidali


Il consumatore cui si fa riferimento, è un soggetto “normalmente informato, attento ed avveduto”. Su cosa significhi in questo caso “normalmente  ” la discussione tra psichiatri, pubblicitari, legislatori ed avvocati è ancora aperta.
Le note in rosso utilizzano esempi fittizi decontestualizzati, se qualche annuncio pubblicitario o pratica commerciale è molto simile o uguale, non significa che sia necessariamente ingannevole o sleale.
Il professionista, termine utilizzato anche in tutti i provvedimenti della AGCM, è colui che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale .

Rodolfo Baraldini

Pubblicato 7 Agosto 2013

articoli correlati: http://www.nononsensecosmethic.org/?s=agcm&x=5&y=3&paged=3
   

 

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